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Videosorveglianza: presupposti e obblighi

Videosorveglianza: presupposti e obblighi

27 Lug 2018

L'attività di videosorveglianza è considerata estremamente invasiva, e per questo l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali le ha dedicato vari provvedimenti generali.

Il provvedimento generale dell'8 aprile 2010 sostituisce quello del 2004, fissando dei requisiti più stringenti per evitare che l'attività di videosorveglianza si espanda fino a minacciare i diritti del cittadini.
 
Presupposti
Infatti, il presupposto è la libertà dei cittadini, che devono poter circolare nei luoghi pubblici senza dover subire ingerenze eccessive nella loro privacy. Nel mentre occorre anche contemperare tali esigenze con le esigenze di sicurezza dei cittadini.
Quindi, il Garante ha stabilito che l'attività di videosorveglianza è consentita se sono rispettati i seguenti principi: 
- liceità; 
- necessità; 
- proporzionalità; 
- finalità. 
La videosorveglianza è lecita se è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali, quando si tratta di enti pubblici, oppure, nel caso di privati o enti pubblici economici, se sono rispettati gli obblighi di legge (in particolare le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: art. 615 bis c.p.) e il provvedimento del Garante in materia di bilanciamento degli interessi, oppure se vi è un consenso libero ed espresso da parte delle persone riprese dalle telecamere.  
Il requisito della necessità limita l’uso di sistemi di videosorveglianza ai soli casi nei quali l'obiettivo non può essere raggiunto con modalità diverse, ad esempio utilizzando inquadrature anonime o predisponendo l’impianto in modo che mantenga le riprese solo per il periodo di tempo necessario, con ciò evitando usi eccessivi o sproporzionati. 
Il requisito di proporzionalità obbliga a ricorrere alle telecamere solo come misura ultima di controllo, cioè quando altre misure si siano rivelate insufficienti oppure inattuabili. Non è ammissibile, quindi, l’uso di telecamere solo perché l’impianto è meno costoso rispetto ad altre forme di controllo. 
Il principio di finalità stabilisce che chi installa le telecamere può perseguire solo fini di sua pertinenza, cioè può utilizzare le telecamere solo per il controllo della sua attività, ma non può mai utilizzare le telecamere per finalità esclusivamente di sicurezza pubblica, che sono di competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative. 
 
Obblighi normativi 
Il DM 37/2008,  Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici, individua delle specifiche prescrizioni: 
- i progettisti di impianti (art. 5) devono realizzarli secondo la regola dell'arte (conformità alla normativa e alle regole dell'UNI, CEI, ecc...); 
- gli installatori (art. 7) devono rilasciare apposita certificazione di conformità; 
- il comnmittente (art. 8) è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate e ad adottare le misure necessarie per rmantenere le caratteristiche di sicurezza previste. 
E' da notare che adesso anche il nuovo regolamento generale europeo, immediatamente applicabile senza legge di recepimento, prevede specifichi iobllighi per i progettisti, individuati dai principi di privacy by design e by default. 
Il Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003), prescrive obblighi specifici per il committente, il titolare del trattamento delle immagini acquisite, ed anche per l'installatore, che dovrà attestare la conformità dell'intervento alle disposizioni di cui al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (punto 25 dell’Allegato B al codice privacy). 
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 (T.U. sulla sicurezza), individua specifici obblighi in caso di impianti da collocare in luoghi di lavoro, sia per i committenti, che devono adottare le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori, ma anche per i progettisti, tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza. Sono previsti obblighi anche per gli installatori, che devono (art. 24) attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza. 
Infine, occorre rispettare le regole di cui allo Statuto dei lavoratori, nell'utilizzo di impianti per finalità di controllo dei lavoratori. 
 
Installazione degli impianti
Per installare un impianto di videosorveglianza non è necessario ottenere il consenso preventivo dei soggetti ripresi, purché siano rigorosamente rispettate le modalità indicate dal Garante e servano a tutelare beni e persone da aggressioni o a prevenire incendi o a garantire la sicurezza del lavoro. Occorre, quindi, apporre preventivamente un cartello (informativa), sul modello indicato dal Garante, che avverte i cittadini quando entrano in una zona controllata da telecamere. Il cartello deve essere apposto prima dell'inizio dell'area delle riprese, deve essere chiaramente visibile anche di notte, e indicare la finalità delle registrazioni (il cartello deve essere correttamente compilato). Se le immagini sono inviate alle autorità di polizia, tale circostanza deve essere indicata nel cartello-informativa. 
 


Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini. 

L’art. 6, commi 7 e 8, del cosiddetto “decreto sicurezza” approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11  e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato “Piano straordinario di controllo del territorio”, ha consentito ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio, mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità di polizia. Per i Comuni, quindi, non esiste più il limite della finalità delle riprese, ma è possibile che la videosorveglianza abbia uno scopo di semplice tutela del territorio, per cui sono ammissibili a fini di controllo delle violazioni in materia di riufiuti. 
L’installazione di impianti di videosorveglianza deve essere realizzata in modo da evitare trattamenti di dati non necessari. Alcuni impianti necessitano di una verifica preliminare da parte del Garante, come quelli che incrociano le immagini con altri dati, tipo i dati biometrici oppure i codici identificativi della carte elettroniche, o le rilevazioni della voce. Se l’impianto rileva dati sensibili o giudiziari, come accade per le persone malate o i detenuti, è necessaria l’autorizzazione del Garante, come anche nel caso di  sistemi che interpretano le azioni dei cittadini, i gesti, e segnalano eventi o comportamenti anomali. 
Il titolare del trattamento deve nominare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento che possono accedere ai dati trattati, laddove il numero di tali soggetti deve essere limitato e la visione delle immagini deve essere consentita solo se è indispensabile per gli scopi perseguiti. Quindi l'accesso al monitor dove sono visibili le immagini deve essere esclusivamente limitato alle persone designate. L'ideale è che i monitor siano installati in locale separato e chiuso. Deve ritenersi non conforme alle norme la prassi di rivolgere le telecamere al pubblico. 

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